COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 26/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. SERLE Camp. Jun. Prov. Gir. B Gara del 14/01/2006 tra Castenedolese/Serle

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 26/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. SERLE Camp. Jun. Prov. Gir. B Gara del 14/01/2006 tra Castenedolese/Serle La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società SERLE relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società CASTENEDOLESE avrebbe fatto partecipare il calciatore Giovanni SANDRINI in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari; Rilevato che copia dello stesso è stata inviata alla controparte; Rilevato che la società CASTENEDOLESE non ha inviato le proprie deduzioni; Rilevato che come da C.U. n. 18 del COMITATO di BRESCIA datato 15/12/2005 il calciatore risulta squalificato e, di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto il calciatore non aveva titolo a partecipare alla gara in esame. Visti gli artt. 12-13-14-17-42 n.2 del CGS, la Commissione Disciplinare DELIBERA In accoglimento del reclamo come sopra proposto a) di comminare alla società CASTENEDOLESE la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 b) di comminare alla società CASTENEDOLESE l’ammenda di EURO 100,00 così determinata dalla categoria di appartenenza; c) di squalificare il calciatore Giovanni SANDRINI per una ulteriore gara; d) di inibire a tutto il 26/02/2006 il dirigente accompagnatore sig. Giovanni COLOMBI della società CASTENEDOLESE, di disporre infine, l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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