COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 26/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Parma Calcio Lombardia Camp. Terza Cat. Gir. A Gara del 11/12/2005 tra Nuova Rozzano/Parma Calcio Lombardia C.U. n.20 del COMITATO di MILANO datato 15/12/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 26/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Parma Calcio Lombardia Camp. Terza Cat. Gir. A Gara del 11/12/2005 tra Nuova Rozzano/Parma Calcio Lombardia C.U. n.20 del COMITATO di MILANO datato 15/12/2005 La società PARMA CALCIO LOMBARDIA ha proposto reclamo avverso le decisioni assunte dal GS nei confronti dei suoi tesserati e della società medesima, lamentando l’eccessività delle sanzioni inflitte ai propri calciatori, ai dirigenti ed alla società in relazione all’ammenda. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva; sentita la reclamante e l’arbitro a chiarimenti; rileva: innanzitutto il reclamo è inammissibile in relazione alle sanzioni inflitte ai dirigenti ai sensi dell’art. 41 n. 3 lett b del CGS., il quale prevede l’inammissibilità del ricorso per l’inibizione inferiore ad un mese.Il comportamento dei calciatori: Marco NEGRONI, Luca BIANCHI e Livio MAGNI, come rilevato dal referto arbitrale e successivamente confermato dal direttore di gara, giustifica, considerata la sua rilevanza, la quantità di sanzione inflitta dal G.S. Non appare esserci sufficiente giustificazione per differenziare la posizione dei predetti calciatori rispetto a quella del compagno di squadra Cristian GARIBOLDI; pertanto, la sanzione allo stesso va parificata a quella degli altri tre calciatori. A riguardo del calciatore Antonio BIONDO, non si rileva dal rapporto e dal supplemento allo stesso l’episodio relativo a presunti sputi che avrebbero colpito il direttore di gara sulla divisa e sul volto. Resta assolutamente censurabile il comportamento del calciatore consistito nell’aver colpito con un pugno al collo il direttore di gara al termine della stessa. Appare di conseguenza ragionevole una congrua riduzione della sanzione inflitta dal G.S. Infine, si ritiene di rapportare la sanzione pecuniaria inflitta alla società alla sua effettiva responsabilità anche in ragione della categoria di appartenenza. Ciò premesso la Commissione Disciplinare DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo in relazione alle inibizioni inflitte ai dirigenti Omar ROSSETTO e Leonardo SALVATORELLI, RIDUCE La squalifica del calciatore Cristian GARIBOLDI a 3 GARE; La squalifica del calciatore Antonio BIONDO a tutto il 15/01/2008; L’ammenda inflitta alla società quantificandola in EURO 100,00 Conferma nel resto la decisione del Giudice Sportivo, disponendo l’accredito della relativa tassa.
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