COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 26/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Commissione Tesseramenti Si riportano, qui di seguito, le delibere relative ai reclami inoltrati alla Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. RECLAMO DEL CALCIATORE SALVETTI ROBERTO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO COMITATO REGIONALE LOMBARDIA L.N.D. DI REIEZIONE DELLA SUA RICHIESTA DI SVINCOLO D’AUTORITA’ PER INATTIVITA’ DALLA A.C. VALLECAMONICA

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 26/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Commissione Tesseramenti Si riportano, qui di seguito, le delibere relative ai reclami inoltrati alla Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. RECLAMO DEL CALCIATORE SALVETTI ROBERTO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO COMITATO REGIONALE LOMBARDIA L.N.D. DI REIEZIONE DELLA SUA RICHIESTA DI SVINCOLO D’AUTORITA’ PER INATTIVITA’ DALLA A.C. VALLECAMONICA Il calciatore Salvetti Roberto propone reclamo dinanzi alla Commissione Tesseramenti in data 03/07/2005 avverso la decisione, adottata dal Comitato Regionale Lombardia, di non accogliere la richiesta di svincolo per inattività da lui stesso promossa ex Art. 109, primo comma, N.O.I.F. La motivazione posta a base del diniego, da parte del detto Comitato allo svincolo, concerneva l'irregolarità della sua domanda laddove risultava priva della ricevuta della raccomandata diretta alla Società di appartenenza contenente la medesima richiesta di svincolo e considerata condizione necessaria per la sua regolarità ex Art. 109, secondo comma, N.O.I.F. A seguito della reiezione della domanda, il calciatore ha provveduto ad allegare la ricevuta della raccomandata destinata alla Società di appartenenza al reclamo promosso dinanzi a questa Commissione Tesseramenti. Considerato altresì che non vi è stata alcuna opposizione avanzata dalla Società A.C. Vallecamonica avverso la richiesta di svincolo del calciatore. Il reclamo và accolto. L’adita Commissione ritiene che la regolarità della domanda di svincolo per inattività sia stata sanata dal successivo deposito, da parte del calciatore, della ricevuta della raccomandata inviata alla Società. La disposizione dell’Art. 109, secondo comma, N.O.I.F., allorché dispone che alla richiesta di svincolo inoltrata al Comitato competente vi sia allegata la ricevuta comprovante l’invio della medesima richiesta alla Società di appartenenza del calciatore, pone evidentemente una condizione necessaria perché la Società sia messa a conoscenza della richiesta avanzata, così da poter eventualmente opporsi ad essa. Infatti laddove la Società decida di non opporsi, entro 8 giorni dalla ricezione della raccomandata ad opera del calciatore, la normativa federale ravviserà in ciò adesione alla richiesta medesima. Nel caso in esame, pertanto, sanato da parte del ricorrente il vizio procedurale evidenziato nel provvedimento impugnato, deve dichiararsi, in base al disposto di cui all’Art. 109, quinto comma, N.O.I.F., lo svincolo dello stesso dalla Società A.C. Vallecamonica per mancata opposizione. P.Q.M. La commissione tesseramenti accoglie il reclamo e per l’effetto dichiara il calciatore Salvetti Roberto svincolato dalla A.C. Vallecamonica. Dispone la restituzione della tassa.
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