COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 26/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE PALUMBO MAXIMILIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI REIEZIONE DELLA SUA ISTANZA DI SVINCOLO PER INATTIVITA’ DALLA U.S. CARONNESE

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 26/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE PALUMBO MAXIMILIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI REIEZIONE DELLA SUA ISTANZA DI SVINCOLO PER INATTIVITA’ DALLA U.S. CARONNESE Con atto del 4/7/2005 il calciatore PALUMBO MAXIMILANO ha proposto reclamo alla Commissione Tesseramenti avverso il provvedimento del Comitato Regionale Lombardia di reiezione della sua istanza di svincolo per inattività dalla U.S. CARONNESE, adottato per non avere il calciatore allegato la ricevuta della raccomandata inoltrata alla società di appartenenza. Il reclamante a sostegno del reclamo deduce di avere omesso di allegare tale ricevuta di raccomandata per mera dimenticanza. Osserva la Commissione che successivamente alla proposizione del reclamo il calciatore, con nota del 28/7/2005, ha dichiarato di ritirare il reclamo stesso essendo stato incluso nell’elenco dei calciatori svincolati pubblicato nel comunicato ufficiale n. 5 dello stesso 28/7/2005 del Comitato Regionale Lombardia. Pertanto deve ritenersi la sopravvenuta carenza di interesse al reclamo essendo stato già ottenuto lo svincolo richiesto. In tal senso va dichiarata l’inammissibilità del reclamo. Ai sensi dell’art. 29, n. 13, del Codice di Giustizia Sportiva va incamerata la tassa reclamo. P.Q.M. La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo indicato in epigrafe per sopravvenuta carenza di interesse. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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