COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 26/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA S.S. FRIGIROLA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL C.R. LOMBARDIA LND DI SVINCOLO PER INATTIVITA’ EX ART. 109 N.O.I.F. DEL CALCIATORE FORMENTON DAVIDE

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 26/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA S.S. FRIGIROLA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL C.R. LOMBARDIA LND DI SVINCOLO PER INATTIVITA’ EX ART. 109 N.O.I.F. DEL CALCIATORE FORMENTON DAVIDE La Commissione Tesseramenti, letti gli atti relativi al reclamo del 27 luglio 2005 della Società Frigirola avverso lo svincolo per inattività ai sensi dell’art. 109 N.O.I.F. del calciatore Formenton Davide nato il 16.10.1981, deciso dal Comitato Regionale Lombardia il 1° luglio 2005; OSSERVA Ha dedotto la Società che la richiesta di svincolo non era ammissibile in quanto nella stagione calcistica 2004/2005 aveva invitato il calciatore a presentarsi per la ripresa degli allenamenti e lo aveva convocato tre volte per sottoporlo all’effettuazione della visita medica di idoneità cui non aveva mai adempiuto. Il calciatore ha eccepito di aver ricevuto una sola comunicazione dalla Società per una convocazione ad un allenamento e che le altre missive gli erano state recapitate solo a seguito della richiesta di svincolo e comunque successive al periodo 1-15 giugno. Premesso quanto sopra, rileva: che il Comitato Regionale ha assunto la decisione impugnata motivandola con l’assenza da parte della Società del preannuncio telegrafico all’opposizione. Che detto inadempimento si ritiene non ostativo se comunque l’opposizione è pervenuta nei termini del preannuncio come accertato in atti. Che invece manca la prova che le contestazioni relative alle inadempienze del calciatore non presentandosi alla visita medica siano effettivamente pervenute alla parte. Che dunque risultano non osservati gli adempimenti di cui all’art. 109 delle N.O.I.F.. P.Q.M. Rigetta il reclamo con conseguente incameramento della tassa.
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