COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 02/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Lodivecchio Camp. 1^ Cat. Gir. E Gara del 08/12/2005 tra Sangiulianese/Lodivecchio C.U. n.24 del CRL datato 15/12/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 02/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Lodivecchio Camp. 1^ Cat. Gir. E Gara del 08/12/2005 tra Sangiulianese/Lodivecchio C.U. n.24 del CRL datato 15/12/2005 La società LODIVECCHIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore ROBERTO PELLEGRINO sino al 14/06/2006, lamentando l’involontarietà di colpire il direttore di gara calciando il pallone. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentita la reclamante e l’arbitro a chiarimenti, rileva: il direttore di gara ha precisato, in ciò concordando con la versione data dalla reclamante, che il calciatore sanzionato in prossimità della bandierina del calcio d’angolo, a fine gara, raccoglieva il pallone e lo calciava di contro balzo verso l’arbitro che si trovava nell’area di rigore tra il dischetto e la linea di fondo campo. La notevole distanza esistente tra il calciatore e il direttore di gara e la modalità di esecuzione del calcio ( di contro balzo) fanno ritenere del tutto improbabile la volontarietà del calciatore di colpire il corpo del direttore di gara. Il comportamento può essere inteso come un gesto di stizza, certamente censurabile, ma che consente una riduzione della sanzione inflitta dal GS. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica del calciatore ROBERTO PELLEGRINO a tutto il 15/02/2006. Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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