COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 02/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.C. REAL 2000 Rozzano Camp. 2^ Cat. Gir. O Gara del 15/01/2006 tra Valleambrosia/Real 2000 Rozzano C.U. n.23 del Comitato di MILANO datato 19/01/2006
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 30 del 02/02/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società F.C. REAL 2000 Rozzano Camp. 2^ Cat. Gir. O Gara del 15/01/2006 tra Valleambrosia/Real 2000 Rozzano C.U. n.23 del Comitato di MILANO datato 19/01/2006
La società REAL 2000 ROZZANO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato i calciatori: GIUSEPPE DI NAPOLI sino al 15/05/2006 e RAFFAELE LAURI sino al 15/03/2006, lamentando che i predetti calciatori non meriterebbero la sanzione inflitta dal GS.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: le sanzioni comminate dal GS appaiono congrue e proporzionate alle condotte poste in essere da entrambi i calciatori. Come risulta dal referto arbitrale, infatti il DI NAPOLI non solo ha ripetutamente offeso e minacciato il direttore di gara, ma lo ha altresì sporcato di fango volontariamente. Quanto, poi, al LAURI, si rileva come anch’egli abbia rivolto frasi offensive e lesive del decoro dell’arbitro, assumendo altresì un atteggiamento minaccioso nei confronti dello stesso al termine della gara. Alla luce di quanto sopra la CD non ritiene di poter concedere alcun atto di clemenza né verso il DI NAPOLI capitano della REAL 2000 ROZZANO, né, tanto meno, nei confronti del LAURI.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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