COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 02/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. SANGIULIANESE Camp. Jun. Reg. Gir. F – Gara del 21/01/2006 tra Sporting S. Donato/Sangiulianese

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 02/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. SANGIULIANESE Camp. Jun. Reg. Gir. F - Gara del 21/01/2006 tra Sporting S. Donato/Sangiulianese La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società SANGIULIANESE relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società SPORTING S. DONATO avrebbe fatto partecipare il calciatore BIAGIO CIARAMELLA in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte; Rilevato che la società SPORTING S. DONATO non ha inviato le proprie deduzioni; Rilevato che con C.U. n. 25 del CRL datato 22/12/2005 il calciatore risulta squalificato e di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame. Visti gli artt.12-13-14-17/42 n.2 del CGS, la Commissione Disciplinare DELIBERA In accoglimento del reclamo come sopra proposto a) di comminare alla società SPORTING S. DONATO la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; b) di comminare alla società SPORTING S. DONATO l’ammenda di Euro 100,00 così determinata dalla categoria di appartenenza; c) di squalificare il calciatore BIAGIO CIARAMELLA per una ulteriore gara; d) di inibire a tutto il 02/03/2006 il dirigente accompagnatore sig. Giacinto CALCULLI della società SPORTING S. DONATO. Dispone l’accredito della relativa tassa se versata.
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