COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 02/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società S.C. Juvenilia Camp. Jun. Prov. Gir. B Gara del 07/01/2005 tra Juvenilia/Lissone C.U. n.19 del Comitato di MONZA datato 12/01/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 02/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società S.C. Juvenilia Camp. Jun. Prov. Gir. B Gara del 07/01/2005 tra Juvenilia/Lissone C.U. n.19 del Comitato di MONZA datato 12/01/2005 La società JUVENILIA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato i calciatori: FABIO CASTELLI sino al 07/01/2007, MARCO POZZI sino al 28/01/2006; SIMONE POLLASTRI sino al 04/02/2006; nonché ha inibito l’allenatore ROBERTO CAZZANIGA sino al 07/02/2006 e comminato la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; lamentando che le sanzioni comminate dal GS sarebbero sproporzionate alla gravità dei fatti verificatesi. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: che la ricostruzione dell’accaduto svolta dalla reclamante è priva di qualsiasi valenza probatoria e, pertanto, la stessa non è idonea a confutare quanto riportato nel referto arbitrale. Ciò posto, con riferimento alle posizioni dei calciatori POZZI e POLLASTRI, nonché dell’allenatore CAZZANIGA, si ritiene che le sanzioni comminate dal GS siano del tutto congrue e proporzionate alle rispettive condotte, tenuto altresì conto dei ruoli di capitano e di allenatore ricoperti dal sig. POLLASTRI e dal sig. CAZZANIGA. Per quanto riguarda, invece, la posizione del sig. CASTELLI, la CD ritiene di poter valutare con minor rigore la pur censurabile condotta posta in essere dal predetto calciatore, la quale, in ogni caso, appare meritevole di una squalifica esemplare. Da ultimo, si rileva che la reclamante non ha in alcun modo motivato la richiesta di annullamento della sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3; sanzione, questa, che appare del tutto legittima atteso che l’arbitro ha dichiarato che la sua condizione fisica e psicologica determinata dal comportamento tenuto dai calciatori e dall’allenatore della JUVENILIA era tale da impedire il normale prosieguo della gara. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica del calciatore FABIO CASTELLI a tutto il 07/10/2006; rigetta le restanti istanze formulate dalla reclamante. Si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa se versata.
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