COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 09/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.C. ALBATE CALCIO A5 Serie C.2 Gir. B Gara del 13/01/2006 tra Tirano/Albate Calcio C.U. n.28 del CRL datato 19/01/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 09/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.C. ALBATE CALCIO A5 Serie C.2 Gir. B Gara del 13/01/2006 tra Tirano/Albate Calcio C.U. n.28 del CRL datato 19/01/2006 La società ALBATE CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato l’allenatore sig. ROBERTO MONTORFANO sino all’11/01/2007, lamentando che il MONTORFANO non avrebbe in alcun modo colpito l’arbitro. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva: la ricostruzione dell’accaduto svolta dalla reclamante è priva di valore probatorio e, quindi, non idonea a confutare il contenuto del referto arbitrale, nel quale è chiaramente riportato che il MONTORFANO ha colpito con un calcio il direttore di gara. Quest’ultimo, tuttavia, contattato da Questa Commissione, pur confermando di aver correttamente individuato l’autore del gesto, ha precisato che si è trattato di un atto del tutto privo di violenza dettato unicamente dalla concitazione del momento. Alla luce di tale precisazione, la CD ritiene di poter valutare con minor rigore la condotta del sig. MONTORFANO, che, pur meritevole di essere sanzionata, non risulta di gravità tale da giustificare la squalifica comminata dal GS. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica dell’allenatore sig. ROBERTO MONTORFANO a tutto l’11/07/2006. Si dispone l’accredito della relativa tassa se versata.
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