COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 16/02/2006 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO PROMOZIONE GARE DEL 5/ 2/2006 gara del 5/ 2/2006 VANZAGHELLESE – J.P. NOVATESE 1945

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 16/02/2006 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO PROMOZIONE GARE DEL 5/ 2/2006 gara del 5/ 2/2006 VANZAGHELLESE - J.P. NOVATESE 1945 Con delibera pubblicata sul comunicato n° 31 del 9-02-2006, si è provveduto di lasciare in sospeso l’omologazione della gara, a seguito di preannuncio di reclamo da parte della società JP Novatese. Dagli atti ufficiali di gara e sentito l’arbitro, si rileva che lo stesso non ha iniziato la gara a causa di “ una spessa coltre di ghiaccio su una fascia del terreno di giuoco “; il direttore di gara afferma che la neve era stata rimossa. Rilevato quindi esservi possibile stato di pericolo per l’incolumità dei calciatori; ha deciso di non iniziare l’incontro. La società JP Novatese a seguito dei fatti verificatisi, propone reclamo ed invia, a mezzo raccomandata recapitata per conoscenza alla società Vanzaghellese, le proprie deduzioni con le quali attribuisce la responsabilità della mancata disputa della gara alla società ospitante e chiede a carico della stessa la sanzione sportiva della perdita della gara. Tuttavia non ha presentato al direttore di gara riserva scritta pertanto il reclamo non è regolare. La società Vanzaghellese non ha inviato proprie controdeduzioni. Tuttavia dagli atti d’ufficio si rileva che il direttore di gara attribuisce la impraticabilità del terreno di gioco alla presenza su una fascia di ghiaccio e comunica con proprio supplemento di rapporto che la neve era stata rimossa. Nella mancata disputa della gara non vi è quindi la responsabilità diretta della società per non aver provveduto alla rimozione neve, ma semplicemente una impraticabilità di campo dovuta a ghiaccio. Il reclamo va quindi respinto P.Q.S. DELIBERA 1) Di dichiarare irregolare il reclamo della società JP Novatese disponendo l’addebito della tassa, se non versata. 2) Di disporre la disputa della gara a cura del CRL.
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