COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 16/02/2006 Decisione del Giudice Sportivo gara del 5/ 2/2006 CISANESE – VILLA D ALME A.S.D.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 16/02/2006 Decisione del Giudice Sportivo gara del 5/ 2/2006 CISANESE - VILLA D ALME A.S.D. Con delibera pubblicata sul comunicato n° 31 del 9-02-2006, si è provveduto di lasciare in sospeso l’omologazione della gara, a seguito di preannuncio di reclamo da parte della società Villa d’Almè. Dagli atti ufficiali di gara si rileva che l’arbitro non ha iniziato la gara perchè sul terreno di giuoco “ nella quasi totalità era presente ghiaccio e neve” la spalatura della neve è quindi stata effettuata solo parzialmente. Rilevato quindi esservi possibile stato di pericolo per l’incolumità dei calciatori l’arbitro ha deciso di non iniziare l’incontro. La società Villa d’Almè a seguito dei fatti verificatisi, propone reclamo irregolarmente in quanto non allega alle motivazioni la prova dell’invio della raccomandata alla controparte società Cisanese, tuttavia colle proprie deduzioni attribuisce la responsabilità della mancata disputa della gara alla società ospitante e chiede a carico della stessa la sanzione sportiva della perdita della gara. La società Cisanese invia le proprie deduzioni asserendo che “ in ogni modo si è cercato di rendere agibile l’impianto…………che la temperatura mentre in un primo momento non aveva favorito l’uso dei mezzi meccanici, successivamente (dopo tale uso) si era drasticamente abbassata bloccando lo scioglimento della neve restante, ecc. ”; quindi attribuisce a circostanze orografiche e meteorologiche la cause dei fatti. Va qui rilevato che il direttore di gara attribuisce la impraticabilità del terreno di gioco alla presenza sulla quasi totalità dello stesso di ghiaccio e neve. Due sono quindi le cause rilevate dal direttore di gara a fondamento della impraticabilità del terreno di gioco e ciascuna di esse da sola è sufficiente a determinare direttamente la impraticabilità del terreno di gioco; una, la mancata rimozione della neve da metà del terreno di gioco è quindi da attribuire alla responsabilità della società, l’altra, la presenza del compatto strato di ghiaccio al di sotto del manto erboso su altra parte del terreno di gioco è certo da attribuire a fattori naturali e non alla società. Nella mancata disputa della gara vi è quindi la responsabilità diretta della società (che non può trovare giustificazione per la concomitante presenza di altra concausa a lei non attribuibile) per non aver provveduto alla totale rimozione neve caduta parecchio tempo prima delle settantadue ore precedenti la gara, e che pertanto a cura della società ospitante avrebbe dovuto essere rimossa in ogni caso. Dato atto che ogni società è responsabile della gestione e della praticabilità del terreno di gioco(C.A.F. 7-marzo-1991 C.U. 24). Dato altresì atto, che le società partecipanti al campionato di eccellenza/promozione, hanno l’obbligo della spalatura della neve in modo da rendere il terreno di gioco agibile, salvo che la neve sia caduta nelle settantadue ore precedenti l’inizio della gara, in forza del disposto di cui all’art. 60 delle N.O.I.F. , come riportato dal CU. N° 1 pag. 37 punto III. 12 e ribadito delle Normative federali e delle decisioni C.R.L. per la stagione 2005-06, punto 3 “Adempimenti inerenti le gare” paragrafo 3.1. P.Q.S. DELIBERA Di dichiarare irregolare il reclamo della società Villa d’Almè disponendo l’addebito della tassa. Di applicare tuttavia a carico della società Cisanese la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3,.
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