COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 16/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Concordia Robecco Camp. 1^ Cat. Gir. M Gara del 22/01/2006 tra CONCORDIA ROBECCO/AURORA CANTALUPO C.U. n.29 del CRL datato 26/01/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 16/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Concordia Robecco Camp. 1^ Cat. Gir. M Gara del 22/01/2006 tra CONCORDIA ROBECCO/AURORA CANTALUPO C.U. n.29 del CRL datato 26/01/2006 La POL. CONCORDIA ROBECCO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore STEFANO SCHEMBRI sino al 22/03/2006, lamentando che la condotta tenuta dallo stesso, pur correttamente riportata nel referto arbitrale, meriterebbe di essere valutata con minor rigore. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: che la sanzione comminata dal GS, secondo il metro di valutazione comunemente utilizzato da Questa Commissione, risulta congrua e proporzionata alla gravità del comportamento, peraltro espressamente riconosciuto dalla stessa reclamante, tenuto dal calciatore SCHEMBRI nei confronti del direttore di gara. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it