COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 16/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S.D. BOCCONI SPORT TEAM Camp. Calcio a 5. Gir. C Gara del 26/01/2006 tra VIMODRONE/BOCCONI C.U. n.30 del CRL datato 02/02/2006
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 32 del 16/02/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società A.S.D. BOCCONI SPORT TEAM Camp. Calcio a 5. Gir. C
Gara del 26/01/2006 tra VIMODRONE/BOCCONI
C.U. n.30 del CRL datato 02/02/2006
La società BOCCONI SPORT TEAM ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore LEONARDO MONTARULI sino al 30/05/2006, lamentando che il calciatore non avrebbe posto in essere un gesto violento nei confronti dell’arbitro e che, pertanto, la squalifica comminata sarebbe eccessiva.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: che nel referto arbitrale è chiaramente riportato che il MONTARULI ha volontariamente colpito l’arbitro con una pallonata violenta. Aggiungasi che il direttore di gara, sentito telefonicamente ha confermato quanto scritto nel referto precisando che la pallonata in questione gli ha provocato un lieve dolore momentaneo. Ad avviso di Questa Commissione, pertanto, il comportamento tenuto dal MONTARULI deve essere qualificato come lievemente violento. Ciò posto, tenuto altresì conto delle frasi irriguardose rivolte dal MONTARULI all’arbitro e del ruolo di capitano ricoperto dal calciatore, si ritiene che la decisione reclamata sia meritevole di conferma, avendo il GS comminato una sanzione congrua e proporzionata alla condotta posta in essere dal MONTARULI.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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