COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 16/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte del Presidente del Comitato Regionale Lombardia a carico della società U.S. CALCENSE Campionato 1^ Categoria per violazione dell’art.32 comma 1 del CGS per non aver provveduto alla partecipazione del campionato con propria squadra Allievi/Giovanissimi o in alternativa al Campionato Juniores/Under 18
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 32 del 16/02/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Deferimento da parte del Presidente del Comitato Regionale Lombardia a carico della società U.S. CALCENSE Campionato 1^ Categoria per violazione dell’art.32 comma 1 del CGS per non aver provveduto alla partecipazione del campionato con propria squadra Allievi/Giovanissimi o in alternativa al Campionato Juniores/Under 18
La Commissione Disciplinare, vista la regola specifica nel C.U. n.1 del CRL datato 01/07/2005, preso atto che la società deferita non si è presentata, ma ha giustificato il fatto contestato adducendo l’impossibilità di formare una squadra, in quanto non sono riusciti a reperire dei giovani calciatori per poter iscrivere una squadra ai campionati minori.
Rilevata la violazione dell’art.32 comma 1 del Regolamento della LND, per quanto sopra dedotto, commina alla società U.S. CALCENSE l’ammenda di Euro 300,00, tenuto conto della categoria di appartenenza.
Manda alla Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera.
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