COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 16/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte del Presidente del Comitato Regionale Lombardia a carico della società A.C. CASALMAIOCCO Campionato 1^ Categoria per violazione dell’art.32 comma 1 del CGS per non aver provveduto a iscrivere una propria squadra al Campionato Allievi/Giovanissimi o in alternativa al Campionato Juniores Regionale/Provinciale.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 32 del 16/02/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Deferimento da parte del Presidente del Comitato Regionale Lombardia a carico della società A.C. CASALMAIOCCO Campionato 1^ Categoria per violazione dell’art.32 comma 1 del CGS per non aver provveduto a iscrivere una propria squadra al Campionato Allievi/Giovanissimi o in alternativa al Campionato Juniores Regionale/Provinciale.
La Commissione Disciplinare, sentita la deferita, la quale ammette di non poter partecipare ai campionati minori, in quanto non è riuscita a reperire nel proprio Comune calciatori di età idonea a formare una squadra che potesse iscriversi a tali campionati.
La Commissione Disciplinare, visto il C.U. n.1 del CRL del 01/07/2005; vista l’effettiva violazione dell’art.32 comma 1 del CGS, commina alla società A.C. CASALMAIOCCO l’ammenda di Euro 300,00, determinata in base alla categoria di appartenenza.
Manda alla Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera.
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