COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 23/02/2006 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GARE DEL 12/ 2/2006 CASATESE – CARNATESE

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 23/02/2006 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GARE DEL 12/ 2/2006 CASATESE - CARNATESE Con delibera pubblicata sul comunicato n° 32 del 16-02-2006, si è provveduto di lasciare in sospeso l’omologazione della gara, a seguito di preannuncio di reclamo da parte della società Carnatese. Dagli atti ufficiali di gara si rileva che lo stesso non ha iniziato l’incontro a causa di “ una fascia e di parte del campo coperta da ghiaccio ”; il direttore di gara afferma che la neve “era stata tutta spalata via”. Rilevato quindi esservi possibile stato di pericolo per l’incolumità dei calciatori; ha deciso di non iniziare l’incontro. La società Carnatese a seguito dei fatti verificatisi, propone reclamo ed invia, a mezzo raccomandata recapitata per conoscenza alla società Casatese, le proprie deduzioni con le quali attribuisce la responsabilità della mancata disputa della gara alla società ospitante e chiede a carico della stessa la sanzione sportiva della perdita della gara. Tuttavia non ha presentato al direttore di gara riserva scritta pertanto il reclamo non è regolare. La società Casatese non ha inviato proprie controdeduzioni. Tuttavia dagli atti d’ufficio si rileva che il direttore di gara attribuisce la impraticabilità del terreno di gioco alla presenza su una fascia di ghiaccio e comunica che la neve era stata rimossa. Nella mancata disputa della gara non vi è quindi la responsabilità diretta della società per non aver provveduto alla rimozione neve, ma semplicemente una impraticabilità di campo dovuta a ghiaccio. P.Q.S. DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo della società Carnatese disponendo l’addebito della tassa, se non versata. Di disporre la disputa della gara a cura del CRL.
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