COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 23/02/2006 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GARE DEL 12/ 2/2006 PIEVE 99 – VOLTA CALCIO

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 23/02/2006 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GARE DEL 12/ 2/2006 PIEVE 99 - VOLTA CALCIO Con delibera pubblicata sul comunicato n° 32 del 16-02-2006, si è provveduto di lasciare in sospeso l’omologazione della gara, a seguito di preannuncio di reclamo da parte della società Volta Calcio. Dagli atti ufficiali di gara (rapporto e relativo supplemento) e sentito l’arbitro si rileva che lo stesso non ha iniziato la gara perchè “ nell’area di porta della zona sud vi erano strati di ghiaccio ” precisa che tale ghiaccio” risaliva a parecchio tempo prima del periodo delle 72 ore precedenti la gara” attribuisce la presenza dello stesso alla precedente nevicata: la spalatura della neve precedentemente caduta era quindi stata effettuata solo parzialmente. Rilevato quindi esservi possibile stato di pericolo per l’incolumità dei calciatori; ha deciso di non iniziare l’incontro. La società Volta Calcio a seguito dei fatti verificatisi, propone regolare reclamo ed invia, a mezzo raccomandata recapitata per conoscenza alla società Pieve, le proprie deduzioni con le quali attribuisce la responsabilità della mancata disputa della gara alla società ospitante e chiede a carico della stessa la sanzione sportiva della perdita della gara; ribadisce quanto sopra con fax in data 22-2-06 . La società Pieve fa presente che non vi era presenza di neve ma di una parte di ghiaccio e fango. Si ribadisce che dagli atti d’ufficio si rileva che il direttore di gara attribuisce la impraticabilità del terreno di gioco alla presenza di uno strato di ghiaccio di vecchia data e dovuto a neve non totalmente rimossa che copriva parte del terreno. Nella mancata disputa della gara vi è quindi la responsabilità diretta della società per non aver provveduto alla totale rimozione neve caduta parecchio tempo prima delle settantadue ore precedenti la gara, e che quindi a cura della società ospitante avrebbe dovuto essere rimossa in ogni caso. Dato atto che ogni società è responsabile della gestione e della praticabilità del terreno di gioco (C.A.F. 7-marzo-1991 C.U. 24). Dato altresì atto, che le società partecipanti al campionato di eccellenza/promozione, hanno l’obbligo della spalatura della neve in modo da rendere il terreno di gioco agibile, salvo che la neve sia caduta nelle settantadue ore precedenti l’inizio della gara, in forza del disposto di cui all’art. 60 delle N.O.I.F. , come riportato dal CU. N° 1 pag. 37 punto III. 12 e ribadito delle Normative federali e delle decisioni C.R.L. per la stagione 2005-06, punto 3 “Adempimenti inerenti le gare” paragrafo 3.1. Dato atto che come da comunicato n° 31 e 31/bis del 9-2-06, tale disposizione è stata estesa anche alle gare del Campionato di 1^ Categoria. P.Q.S. DELIBERA Di accogliere il reclamo della società Volta Calcio disponendo l’accredito della tassa se versata. Di applicare a carico della società Pieve 99, la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3,.
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