COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 09/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Villa d’Almè Camp. Promozione Gir. C Gara del 19/02/2006 tra BELLUSCO/VILLA d’ALME’ C.U. n.33 del CRL datato 23/02/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 09/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Villa d’Almè Camp. Promozione Gir. C Gara del 19/02/2006 tra BELLUSCO/VILLA d’ALME’ C.U. n.33 del CRL datato 23/02/2006 La società Villa d’Almé ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore MATTIA DOSSENA per n.3 gare ufficiali chiedendo una riduzione della sanzione. La Commissione Disciplinare preso atto che il reclamo è stato inviato nel termine di cui all’art.42 n.5 del CGS rileva: che, tenuto conto della circostanza che né nel rapporto arbitrale né nei rapporti degli assistenti del direttore di gara risulta quanto affermato dal giudice sportivo che ha deciso in base al rapporto del commissario di campo e considerato il fatto che la decisione deve basarsi esclusivamente su quanto riportato e riferito dagli atti ufficiali (referto arbitrale e rapporti degli assistenti dell’arbitro), tanto premesso e ritenuto, accogliendo il reclamo proposto dalla società Villa d’Almè, annulla la squalifica comminata dal GS al calciatore MATTIA DOSSENA. Disponendo l’accredito della relativa tassa se versata.
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