COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 09/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Calcio Canegrate Camp. Jun. Prov. Gir. A Gara del 11/02/2006 tra VILLA CORTESE/CANEGRATE C.U. n.27 del Comitato di LEGNANO 16/02/2006
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 35 del 09/03/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Calcio Canegrate Camp. Jun. Prov. Gir. A
Gara del 11/02/2006 tra VILLA CORTESE/CANEGRATE
C.U. n.27 del Comitato di LEGNANO 16/02/2006
La società CANEGRATE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore GIUSEPPE CEFALI’ per 5 GARE, chiedendo una riduzione della squalifica comminatagli.
La Commissione Disciplinare preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: che letti gli atti e come descritto nel referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, il calciatore sanzionato, in seguito ad una decisione arbitrale, si avvicinava al direttore di gara e dopo averlo gravemente ingiuriato lo spingeva con entrambe le mani. Pertanto, visto il comportamento tenuto dal CEFALI’ la squalifica comminatagli dal GS appare congrua e meritevole di essere confermata.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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