COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 09/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte del Presidente del CRL a carico della Società A.S. 2005 SARONNO CALCIO A5 Camp. Calcio A5 per violazione dell’art.32 comma 1 del CGS, per non aver provveduto a iscrivere una propria squadra al Campionato ALLIEVI/GIOVANISSIMI o in alternativa al Campionato JUNIORES REG./PROV.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 35 del 09/03/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Deferimento da parte del Presidente del CRL a carico della Società A.S. 2005 SARONNO CALCIO A5 Camp. Calcio A5 per violazione dell’art.32 comma 1 del CGS, per non aver provveduto a iscrivere una propria squadra al Campionato ALLIEVI/GIOVANISSIMI o in alternativa al Campionato JUNIORES REG./PROV.
La Commissione Disciplinare, sentita la deferita, la quale ammette di non poter partecipare ai campionati minori, in quanto non è riuscita a reperire nel proprio Comune calciatori di età idonea a formare una squadra che potesse iscriversi a tali campionati;
La Commissione Disciplinare, visto il C.U. n.1 del CRL datato 01/07/2005; vista l’effettiva violazione dell’art.32 comma 1 del CGS commina alla società A.S. 2005 SARONNO CALCIO A5 l’ammenda di Euro 500,00, sanzione attenuata considerata la circostanza che la società è stata ripescata e, quindi ha avuto meno tempo per ottemperare all’obbligo previsto al punto A/16 del C.U. della LND e dalle conformi decisioni del CRL.
Manda alla segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera.
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