COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 09/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Varzi Camp. Promozione Gir. F Gara del 15/01/2006 tra VARZI/CASSOLESE C.U. n.30 del CRL datato 02/02/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 09/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Varzi Camp. Promozione Gir. F Gara del 15/01/2006 tra VARZI/CASSOLESE C.U. n.30 del CRL datato 02/02/2006 La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali, esaminato il reclamo, osserva: a) è fatto notorio che nel mese di Gennaio/Febbraio del corrente anno si sono verificate, specie in Lombardia, precipitazioni a grande intensità accompagnate da un clima particolarmente rigido con conseguenti gelate che non hanno risparmiato i campi di gioco anche dove si era proceduto alla spalatura della neve; b) nella specie la gara non ha avuto inizio in quanto in molte zone del terreno di gioco vi erano strati di ghiaccio e di neve ghiacciata che costituivano pericolo per i calciatori e per l’arbitro; c) la presenza di notevoli strati di ghiaccio sul terreno di gioco è stata più volte ritenuta dalla CAF causa di forza maggiore “la gara non ha avuto svolgimento per il verificarsi un evento (ghiaccio) forse prevedibile ma non per questo imputabile alla società ospitante. Analoghe considerazioni vanno fatte in merito all’assunto della asserita possibilità di ovviare a quell’inconveniente: l’evento verificatosi non era certo eliminabile con i rituali tipici prescritti per la rimozione della neve, quelli peraltro la società si era doverosamente avvalsa (CAF 14/05/1987 C.U. n.7 e CAF 03/04/1992 C.U. n.31 pag.350); d) in presenza di una causa di forza maggiore che, comunque, di per se ha impedito l’inizio e lo svolgimento della gara, appare irrilevante la circostanza (peraltro tutt’altro che certa) della asserita mancata totale rimozione della neve caduta prima delle settantadue ore precedenti la gara. Tutto ciò premesso e ritenuto la CD ANNULLA la delibera impugnata e DISPONE l’effettuazione della gara con le modalità che il CRL riterrà di disporre. Dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it