COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 16/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Casteisangiorgio Camp. Jun. Reg. Gir. L Gara del 18/02/2006 tra Casteisangiorgio/Ciliverghe C.U. n.33 del CRL datato 23/02/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 16/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Casteisangiorgio Camp. Jun. Reg. Gir. L Gara del 18/02/2006 tra Casteisangiorgio/Ciliverghe C.U. n.33 del CRL datato 23/02/2006 La società CASTEISANGIORGIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha inibito il sig. FABIO SACCANI sino al 22/03/2006, lamentando un errore di persona. La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto rileva: il provvedimento del GS relativo all’inibizione del sig. FABIO SACCANI sino al 22/03/2006 non è impugnabile. Infatti, ai sensi dell’art.41 comma 3 lett. b le sanzioni inferiori ad un mese non sono impugnabili in alcuna sede. Tanto premesso e ritenuto la C.D. DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo come sopra proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it