COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 16/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Casteisangiorgio Camp. Jun. Reg. Gir. L Gara del 18/02/2006 tra Casteisangiorgio/Ciliverghe C.U. n.33 del CRL datato 23/02/2006
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 36 del 16/03/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società A.C. Casteisangiorgio Camp. Jun. Reg. Gir. L
Gara del 18/02/2006 tra Casteisangiorgio/Ciliverghe
C.U. n.33 del CRL datato 23/02/2006
La società CASTEISANGIORGIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha inibito il sig. FABIO SACCANI sino al 22/03/2006, lamentando un errore di persona.
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto rileva: il provvedimento del GS relativo all’inibizione del sig. FABIO SACCANI sino al 22/03/2006 non è impugnabile.
Infatti, ai sensi dell’art.41 comma 3 lett. b le sanzioni inferiori ad un mese non sono impugnabili in alcuna sede.
Tanto premesso e ritenuto la C.D.
DICHIARA
INAMMISSIBILE il reclamo come sopra proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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