COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 16/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Or. BUlciago Camp. Under 18 Gara del 15/02/2006 tra Lario/Or.Bulciago C.U. n.34 del CRL datato 02/03/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 16/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Or. BUlciago Camp. Under 18 Gara del 15/02/2006 tra Lario/Or.Bulciago C.U. n.34 del CRL datato 02/03/2006 La società POL. OR. BULCIAGO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha disposto l’ammenda di Euro 55,00, la perdita della gara per 0-3 e la decurtazione di un punto in classifica, lamentando che non si sarebbe presentata per la disputa della gara perché la U.S. LARIO la aveva precedentemente coinvolta nel chiedere lo spostamento della gara stessa perché il campo era innevato e di seguito rassicurata che la gara non si sarebbe disputata. Chiede di conseguenza l’annullamento di tutte le sanzioni. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte; rilevato che la società U.S. LARIO non ha inviato le proprie contro deduzioni; evidenzia che ai sensi dell’art.1.7 delle Normative Federali per la presente stagione sportiva lo spostamento ad altra data della gare devono essere preventivamente autorizzate dal competente Comitato. Nel caso di specie, seppur è presente prova della avvenuta richiesta di differimento della gara sottoscritto da ambo le squadre ed inviato alla Federazione, non figura concessa alcuna autorizzazione al differimento della gara da parte degli organi competenti. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it