COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 16/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. REAL LENO Camp. Jun. Prov. Gir. A Gara del 11/02/2006 tra NUOVA S.PAOLO/REAL LENO C.U. n.26 del Comitato di BRESCIA datato 23/03/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 16/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. REAL LENO Camp. Jun. Prov. Gir. A Gara del 11/02/2006 tra NUOVA S.PAOLO/REAL LENO C.U. n.26 del Comitato di BRESCIA datato 23/03/2006 La società REAL LENO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Mattia CODENOTTI per 1 GARA, nonché inibito i sig.ri Fernando BALZANI e Battista BORDONALI sino al 20/03/2006 e il sig. Giuseppe PICCIOLI sino al 22/06/2006 e sanzionato a società con una ammenda di Euro 100,00, lamentando che la decisione del GS si fonderebbe su una ricostruzione dell’accaduto del tutto difforme dalla realtà dei fatti. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: innanzitutto che il reclamo relativo alla squalifica del calciatore CODENOTTI e all’inibizione di BALZANI e BORDONALI deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art.41 3° comma del CGS. Per quanto riguarda, invece, l’inibizione del PICCIOLI e l’ammenda alla società, la CD rileva che la ricostruzione dell’accaduto svolta dalla reclamante, trattandosi di una mera allegazione di parte, è priva di qualsiasi valenza probatoria e, pertanto, non può in alcun modo confutare il contenuto del referto arbitrale che, ai sensi dell’art.31 del CGS, forma piena prova del comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Ciò premesso, la CD rileva che la decisione assunta dal GS appare del tutto congrua e proporzionata ai fatti riportati nel rapporto del direttore di gara. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it