COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 16/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. FERNO 2002 Camp. 3^ Cat. Gir. B Gara del 26/02/2006 tra LONATESE/FERNO C.U. n.29 del Comitato di LEGNANO datato 02/03/2006
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 36 del 16/03/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società A.S. FERNO 2002 Camp. 3^ Cat. Gir. B
Gara del 26/02/2006 tra LONATESE/FERNO
C.U. n.29 del Comitato di LEGNANO datato 02/03/2006
La società A.S. FERNO ha proposto reclamo avverso al decisione del GS che ha squalificato il calciatore Samuele TAURISANO per 5 GARE, lamentando che il predetto calciatore non avrebbe rivolto alcun atto osceno verso il pubblico, ma si sarebbe limitato a insultare in modo scherzoso alcuni amici.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: la ricostruzione dell’accaduto svolta dalla reclamante è priva di valore probatorio e non può in alcun modo confutare quanto riportato nel rapporto di gara, dal quale emerge che il TAURISANO ha rivolto atti osceni verso il pubblico. Ciò nonostante, la C.D. ritiene che il comportamento tenuto dal TAURISANO possa essere valutato con minor rigore rispetto alla decisione assunta dal GS.
Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
La squalifica del calciatore Samuele TAURISANO a 3 GARE.
Si dispone l’accredito della relativa tassa se versata.
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