COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 16/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società AS CASATESE 83 Camp. 1^ Cat. Gir. F Gara del 19/02/2006 tra DELEBIO/CASATESE C.U. n.33 del CRL datato 23/02/2006
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 36 del 16/03/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società AS CASATESE 83 Camp. 1^ Cat. Gir. F
Gara del 19/02/2006 tra DELEBIO/CASATESE
C.U. n.33 del CRL datato 23/02/2006
La società CASATESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha omologato la gara chiedendone la ripetizione, ha squalificato il calciatore Alessandro FARINA per 4 GARE. La reclamante si duole di un presunto errore tecnico chiedendo la ripetizione e chiede una riduzione della squalifica comminata al calciatore FARINA senza alcuna motivazione o giustificazione.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva:
1) che lo stesso è inammissibile per quanto concerne il capo avente per oggetto il presunto errore tecnico da parte del direttore di gara.
2) In merito alla richiesta di riduzione della squalifica del calciatore FARINA, si rileva che i fatti che gli sono stati ascritti e che emergono dal referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova legittimano ampiamente la sin troppo benevola sanzione disposta in prima cure.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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