COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 16/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società ASC Dongo Camp. 2^ Cat. Gir. Z Gara del 01/03/2006 tra DONGO/GROSIO

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 16/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società ASC Dongo Camp. 2^ Cat. Gir. Z Gara del 01/03/2006 tra DONGO/GROSIO La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società ASC DONGO relativo alla gara in oggetto, nella quale , secondo l’assunto della reclamante, la società GROSIO avrebbe fatto partecipare il calciatore Andrea FUGAZZA in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari; Rilevato che copia dello stesso è stata inviata alla controparte; Rilevato che la società GROSIO non ha inviato le proprie contro deduzioni; Rilevato che, il calciatore dagli atti ufficiali risulta espulso dal terreno di gioco nell’ultima gara disputata prima di quella oggetto del presente reclamo e di conseguenza risulta squalificato per la gara successiva. Il reclamo proposto è fondato, in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame. Visti gli artt.12-13-14-17-42 n.2 del CGS, la Commissione Disciplinare DELIBERA In accoglimento del reclamo proposto a) di comminare alla società GROSIO la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; b) di comminare alla società GROSIO l’ammenda di Euro 120,00 determinata dalla categoria di appartenenza c) di squalificare il calciatore Andrea FUGAZZA per una ulteriore gara; d) di inibire a tutto il 16/04/2006 il dirigente accompagnatore sig. Pietro BESSEGHINI della società GROSIO, si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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