COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 30/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Ponte San Pietro Camp. Eccellenza Gir. B Gara del 05/03/2006 tra PONTE S. PIETRO/BASE 96 C.U. n.35 del CRL datato 09/03/2006
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 38 del 30/03/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società U.S. Ponte San Pietro Camp. Eccellenza Gir. B
Gara del 05/03/2006 tra PONTE S. PIETRO/BASE 96
C.U. n.35 del CRL datato 09/03/2006
La società U.S. PONTE S. PIETRO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato l’allenatore GIOVANNI ASTORI fino al 03/05/2006, lamentando che, diversamente da quanto indicato dal GS, il sig. ASTORI non avrebbe inteso offendere gli assistenti dell’arbitro, né i loro famigliari, essendosi limitato a rivolgere frasi “colorite” non verso gli ufficiali di gara, ma nei confronti dei propri calciatori.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: nel referto arbitrale, il quale forma piena prova del comportamento tenuto dai tesserati nel corso delle gare, è chiaramente riportato che il sig. ASTORI, al 40’ del 2° T, ha rivolto verso uno dei due assistenti dell’arbitro frasi minacciose e ingiuriose riferendosi anche a un famigliare dello stesso. E’ altresì indicato che, anche al termine della gara, il sig. ASTORI ha nuovamente proferito espressioni offensive e irriguardose, rivolgendosi, in questo caso, nei confronti dell’altro assistente. Si rileva, inoltre, che la ricostruzione dell’accaduto dedotta dalla reclamante è priva di valore probatorio e non può, pertanto, confutare quanto riportato nel referto di gara. La CD osserva, infine, che la sanzione comminata dal GS risulta congrua e proporzionata anche in considerazione del ruolo di allenatore ricoperto dal sig. ASTORI.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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