COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 30/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società ALBOSAGGIA LIBERTAS Camp. Jun. Prov. Gara del 11/03/2006 tra TALAMONESE/ALBOSAGGIA

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 30/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società ALBOSAGGIA LIBERTAS Camp. Jun. Prov. Gara del 11/03/2006 tra TALAMONESE/ALBOSAGGIA La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla Società ALBOSAGGIA relativo alla gara in oggetto nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società TALAMONESE avrebbe fatto partecipare il calciatore GIANMARIA BRAMBILLA in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari; Rilevato che copia dello stesso è stata inviata alla controparte; Rilevato che la società TALAMONESE non ha inviato le proprie deduzioni; Rilevato che il calciatore GIANAMRIA BRAMBILLA è stato espulso dal campo nel corso della gara del 04/03/2006 tra ROCCASCISSA/TALAMONESE; Rilevato che il calciatore ha scontato la squalifica nella gara del 09/03/2006 tra TALAMONESE/CAHIAVENNESE, in quanto ai sensi del combinato degli artt.17, comma 2 e 41, comma 2 del CGS il calciatore espulso dal campo è automaticamente squalificato per una giornata, il reclamo è perciò infondato in quanto il calciatore aveva titolo a partecipare alla gara in oggetto. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa
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