COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 30/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. SAN BIAGIO CASARILE Camp. 3^ Cat. Gir. A Gara del 05/03/2006 tra ZERBOLO’/SAN BIAGIO CASARILE C.U. n.31del Comitato di PAVIA datato 09/03/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 30/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. SAN BIAGIO CASARILE Camp. 3^ Cat. Gir. A Gara del 05/03/2006 tra ZERBOLO’/SAN BIAGIO CASARILE C.U. n.31del Comitato di PAVIA datato 09/03/2006 La società SAN BIAGIO CASARILE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato i calciatori PIERO BERGAMASCHI per SEI gare, RAMON RIBONI per tre gare, CRISTIAN ARESI, ALESSANDRO BALDO, MORGAN ARESI e CESARE DANIOTI tutti per una gara, lamentando che i fatti posti a fondamento delle decisioni assunte dal GS non corrispondono a quanto realmente accaduto. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: innanzitutto che il reclamo proposto dalla SAN BIAGIO CASARILE è inammissibile limitatamente alle squalifiche dei calciatori BALDO, DANIOTTI, ARESI M. e ARESI C., in quanto l’art.41 terzo comma, let. A del CGS prevede che non sono impugnabili le squalifiche inferiori a tre gare. Per quanto riguarda, invece, le posizioni dei calciatori BERGAMASCHI e RIBONI occorre premettere che la ricostruzione dei fatti dedotta dalla reclamante, trattandosi di una mera allegazione di parte, è priva di efficacia probatoria e non può, per tanto, confutare il contenuto del referto di gara, il quale forma piena prova del comportamento dei tesserati nel corso delle gare. Ciò premesso, si rileva che il GS ha posto alla base delle proprie decisioni i fatti riportati nel referto arbitrale, applicando delle sanzioni congrue e proporzionate alle condotte rispettivamente poste in essere dal BERGAMASCHI e dal RIBONI. Le decisioni impugnate meritano, quindi, di essere confermate integralmente. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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