COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 30/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società POL. VERGHERESE Camp. 3^ Cat. Gir. B Gara del 26/02/2006 tra VERGHERESE/AIROLDI C.U. n.29del Comitato di LEGNANO datato 02/03/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 30/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società POL. VERGHERESE Camp. 3^ Cat. Gir. B Gara del 26/02/2006 tra VERGHERESE/AIROLDI C.U. n.29del Comitato di LEGNANO datato 02/03/2006 La società VERGHERESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore MAURO AMATO fino al 26/06/2006, lamentando che la ginocchiata inferta dal calciatore sulla coscia dell’arbitro è stata involontaria. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: Questa Commissione, sentito l’arbitro a chiarimenti, ha accertato che il calciatore ha volontariamente colpito l’arbitro con una ginocchiata non violenta sulla coscia e che nel contempo il calciatore ha proferito una frase offensiva nei confronti dello stesso. Considerata la gravità dei suddetti comportamenti alla luce dei criteri di valutazione adottati abitualmente da Questa Commissione, la squalifica comminata dal GS al calciatore deve ritenersi congrua. Pertanto merita di essere confermata.. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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