COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 06/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Zavattarello Camp. 1^ Cat.Gir. I Gara del 19/03/2006 tra ZAVATTARELLO/PARONA PRO VIGEVANO C.U. n.37 del CRL datato 23/03/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 06/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Zavattarello Camp. 1^ Cat.Gir. I Gara del 19/03/2006 tra ZAVATTARELLO/PARONA PRO VIGEVANO C.U. n.37 del CRL datato 23/03/2006 La società ZAVATTARELLO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che le ha comminato l’ammenda di Euro 500,00 per responsabilità oggettiva dovuta al comportamento dei propri calciatori e sostenitori; la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3; la squalifica per 5 GARE al calciatore Davide PACINI; la squalifica per 4 GARE al calciatore Maurizio MANZINI e la squalifica per 3 GARE ai calciatori: Giuseppe VALLE, Andrea MARTIGNONI e Simone SECCO, lamentando che i fatti posti a fondamento della decisione del GS oggetto della presente impugnazione non si sarebbero svolti nei termini indicati nel referto arbitrale e chiede di conseguenza una congrua riduzione di tutte le sanzioni. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: esaminato il referto arbitrale ed il relativo supplemento, fonte privilegiata di prova, si evince senza ombra di dubbio che i fatti contestati si sono compiuti nei termini indicati provvedimento reso dal GS di prime cure. Ciò nonostante, tenuto conto degli abituali criteri di valutazione della presente Commissione appare equa graduare le sanzioni disposte in primo grado. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE l’ammenda comminata alla società ad Euro 200,00; la squalifica del calciatore Davide PACINI a 4 GARE; la squalifica del calciatore Maurizio MANZINI a 3 GARE e la squalifica dei calciatori Giuseppe VALLE, Andrea MARTIGNONI e Simone SECCO a 2 GARE. Conferma inoltre la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e dispone l’accredito della relativa tassa se versata.
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