COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 06/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Concesio Camp. 2^ Cat. Gir. B Gara del 12/03/2006 tra CONCESIO/CALCIO BOTTICINO C.U. n.29 del Comitato di BRESCIA datato 16/03/2006
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 39 del 06/04/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Pol. Concesio Camp. 2^ Cat. Gir. B
Gara del 12/03/2006 tra CONCESIO/CALCIO BOTTICINO
C.U. n.29 del Comitato di BRESCIA datato 16/03/2006
La società CONCESIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Cristian BESCHI per 4 GARE, lamentando che il BESCHI si era solamente limitato a protestare.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: dal rapporto del direttore di gara, emerge che il BESCHI si è limitato a tenere un comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro, senza nemmeno toccarlo e/o spingerlo.
Pertanto, la squalifica comminata dal G.S. merita di essere ridotta.
Tanto premesso in parziale accoglimento del reclamo
RIDUCE
la squalifica del calciatore Cristian BESCHI a 2 GARE.
Si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa se versata.
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