COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 06/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. FALCO Camp. 2^ Cat. Gir. D Gara del 12/03/2006 tra FALCO/POL. BG . ALTA C.U. n.28 del Comitato di BERGAMO datato 16/03/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 06/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. FALCO Camp. 2^ Cat. Gir. D Gara del 12/03/2006 tra FALCO/POL. BG . ALTA C.U. n.28 del Comitato di BERGAMO datato 16/03/2006 La società FALCO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato Enzo VALOTI fino al 14/06/2006, lamentando che il calciatore ha pestato il piede dell’arbitro involontariamente. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: l’arbitro, sentito a chiarimenti da Questa Commissione, ha confermato che il VALOTI gli ha pestato il piede volontariamente. La gravità del suddetto comportamento giustifica la squalifica comminata al calciatore dal G.S. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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