COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 06/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Nuova Mozambanese Camp. 3^ Cat. Gir. A Gara del 22/03/2006 tra MOZAMBANESE/GAMBARA
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 39 del 06/04/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società A.C. Nuova Mozambanese Camp. 3^ Cat. Gir. A
Gara del 22/03/2006 tra MOZAMBANESE/GAMBARA
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società MOZAMBANESE relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società GAMBARA avrebbe fatto partecipare il calciatore Beniamino ZUCCHELLI in posizione irregolare.
Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte;
Rilevato che la società GAMBARA non ha inviato le proprie deduzioni;
Rilevato che, come da C.U. n.30 del COMITATO di BRESCIA datato 23/03/2006, il calciatore risulta squalificato e, di conseguenza, il reclamo è infondato, in quanto il calciatore stesso aveva titolo a partecipare alla gara in esame, in quanto espulso durante la gara del 12/03/2006 e non impiegato nella gara disputatasi in data 19/03/2006, la prima successiva alla suddetta gara, partecipava, invece alla gara del 22/03/2006 perché non era stato pubblicato alcun C.U. in merito che invece è avvenuto in data 23/03/2006.
PQM
tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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