COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 06/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. CAVALLASCA Camp. 3^ Cat. Gir. B Gara del 19/03/2006 tra BRENNA/CAVALLASCA C.U. n.31 del COMITATO di COMO datato 23/03/2006
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 39 del 06/04/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società G.S. CAVALLASCA Camp. 3^ Cat. Gir. B
Gara del 19/03/2006 tra BRENNA/CAVALLASCA
C.U. n.31 del COMITATO di COMO datato 23/03/2006
La società CAVALLASCA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha inibito il dirigente sig. Felice NICOMEDE fino al 01/05/2006, lamentando che in relazione ai fatti si ritiene eccessiva la sanzione, anche in considerazione delle scuse poste dal sig. NICOMEDE al direttore di gara, si chiede di conseguenza una graduazione dell’inibizione.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: esaminato il referto arbitrale, fonte privilegiata di prova, si evince che il sig. NICOMEDE al 30’ del 2° t si è reso responsabile di frasi che hanno offeso gravemente l’onore ed il decoro del direttore di gara.
In conformità degli abituali criteri di valutazione della presente Commissione si reputa del tutto congrua e meritevole di conferma la sanzione disposta in prime cure.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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