COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 13/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. PREGNANESE Camp. 2^ Cat. Gir. H Gara del 19/03/2006 tra PREGNANESE/RAVELLO

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 13/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. PREGNANESE Camp. 2^ Cat. Gir. H Gara del 19/03/2006 tra PREGNANESE/RAVELLO La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società PREGNANA relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società A.C. RAVELLO avrebbe fatto partecipare il calciatore Matteo CAMPIONE in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte; Rilevato che la società A.C. RAVELLO non ha inviato le proprie deduzioni; Rilevato che, come da C.U. n.34 del COMITATO di LEGNANO datato 16/03/2006 il calciatore risulta squalificato e, di conseguenza il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame. Visti gli artt.12-13-14-42 n.2 del CGS, la Commissione disciplinare DELIBERA a) di comminare alla società A.C. RAVELLO la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; b) di comminare alla società A.C. RAVELLO l’ammenda di Euro 120,00 così determinata dalla categoria di appartenenza; c) di squalificare il calciatore Matteo CAMPIONE per una ulteriore gara; d) di inibire a tutto il 13/05/2006 il dirigente accompagnatore sig. Luca CROCI della società A.C. RAVELLO. Dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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