COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 13/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. ALPINA Camp. 2^ Cat. Gir. U Gara del 19/03/2006 tra ALPINA/ORIESE C.U. n.30 del COMITATO di LODI datato 23/03/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 13/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. ALPINA Camp. 2^ Cat. Gir. U Gara del 19/03/2006 tra ALPINA/ORIESE C.U. n.30 del COMITATO di LODI datato 23/03/2006 La società ALPINA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Alessandro PISATI fino al 19/03/2007, lamentando che il calciatore PISATI in seguito a provocazione verbale si è limitato a tirare una testata al calciatore della squadra avversaria Antonio BRICCHI, senza colpirlo con una pietra. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: dal rapporto di gara emerge che il calciatore, Antonio BRICCHI, non ha riportato alcuna lesione per aver ricevuto una testata dal calciatore della A.S. ALPINA, Alessandro PISATI. Pertanto, la squalifica comminata in relazione alla gravità del comportamento del PISATI può essere mitigata. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto. RIDUCE la squalifica del calciatore Alessandro PISATI a tutto il 19/09/2006 Dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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