COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 13/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. CALCIO GORLE Camp. Jun. Reg. Gir. H Gara del 25/03/2006 tra U.S. LORETO/U.S. CALCIO GORLE

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 13/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. CALCIO GORLE Camp. Jun. Reg. Gir. H Gara del 25/03/2006 tra U.S. LORETO/U.S. CALCIO GORLE La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società U.S. CALCIO GORLE relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società avrebbe fatto partecipare il calciatore Marco LA BUA in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato proposto nel termine di cui all’art.42 n.3 del CGS Rilevato che è stata inviata copia del reclamo alla controparte, come previsto dallo stesso art. 42 comma 6 CGS; Rilevato che la società U.S. LORETO ha inviato le proprie contro deduzioni; Rilevato che, come da C.U. n.37 datato 23/03/2006 del CRL il calciatore risulta squalificato e, di conseguenza il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame. Visti gli artt.12-13-14-42 n.2 del CGS, la Commissione disciplinare DELIBERA in accoglimento del reclamo come sopra proposto a) di comminare alla società U.S. LORETO la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; b) di comminare alla società U.S. LORETO l’ammenda di Euro 100,00 così determinata dalla categoria di appartenenza; c) di squalificare il calciatore Marco LA BUA per una ulteriore gara; d) di inibire a tutto il 13/05/2006 il dirigente accompagnatore sig. Luigi PIEVANI della società U.S. LORETO Dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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