COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 13/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. SUPERGA Camp. 3^ Cat. Gir. A Gara del 29/03/2006 tra OTTOBIANO/SUPERGA

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 13/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. SUPERGA Camp. 3^ Cat. Gir. A Gara del 29/03/2006 tra OTTOBIANO/SUPERGA La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società GS SUPERGA relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società G.S. OTTOBIANO avrebbe fatto partecipare i calciatori Giuseppe SIRACUSA e Matteo SANSONE in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte; Rilevato che la società G.S. OTTOBIANO non ha inviato le proprie deduzioni; Rilevato che, come da C.U. n.34 del COMITATO di PAVIA datato 30/03/2006 il calciatore Giuseppe SIRACUSA è stato espulso dal terreno di gioco nella gara del 22/03/2006 mentre il calciatore Matteo SANSONE è stato squalificato per una gara per recidiva in ammonizione; Rilevato che, ai sensi del combinato disposto degli artt.17 e 41 2° comma del CGS il calciatore espulso è automaticamente squalificato per una gara senza declaratoria del GS e, di conseguenza il reclamo è fondato in quanto il solo calciatore Giuseppe SIRACUSA non aveva titolo a partecipare alla gara in esame. Visti gli artt.12-13-14-42 n.2 del CGS, la Commissione disciplinare DELIBERA a) di comminare alla società G.S. OTTOBIANO la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; b) di comminare alla società G.S. OTTOBIANO l’ammenda di Euro 100,00 così determinata dalla categoria di appartenenza; c) di squalificare il calciatore Giuseppe SIRACUSA per una ulteriore gara; d) di inibire a tutto il 13/05/2006 il dirigente accompagnatore sig. Mario ANTI della società G.S. OTTOBIANO. Dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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