COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 13/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società MATTEOTTI CALCIO GAGGIANO Camp. 3^ Cat. Gir. E Gara del 26/03/2006 tra OSG/MATTEOTTI C.U. n.33 del Comitato di MILANO datato 30/03/2006
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 40 del 13/04/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società MATTEOTTI CALCIO GAGGIANO Camp. 3^ Cat. Gir. E
Gara del 26/03/2006 tra OSG/MATTEOTTI
C.U. n.33 del Comitato di MILANO datato 30/03/2006
La società MATTEOTTI ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che le ha comminato la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; la squalifica del calciatore Nicola GIUDICE fino al 29/03/2011.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva: il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per quanto attiene alla impugnazione della perdita della gara per 0-3 poiché non è stata inviata alla società avversaria come disposto dagli artt.29 e 34 del CGS, copia dello stesso.Sentito l’arbitro a chiarimenti, da Questa Commissione, è emerso che il calcio sferratogli dal calciatore non è stato violento.
L’arbitro ha inoltre confermato il tentativo del calciatore di colpirlo con un pugno al volto. gli insulti ricevuti dal calciatore stesso e il successivo tentativo di aggressione.
Considerata la circostanza precisa in questa sede dall’arbitro in merito al calcio non violento che non ha altresì causato alcuna conseguenza fisica si può mitigare la sanzione inflitta dal GS al calciatore Nicola GIUDICE.
Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto
DICHIARA
inammissibile il reclamo per quanto concerna la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3
RIDUCE
la squalifica del calciatore Nicola GIUDICE a tutto il 29/09/2009, dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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