COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 21/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. CAVASPORT Camp. 2^ Cat. Gir. W Gara del 09/04/2006 tra OLIMPIA 05/CAVASPORT

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 21/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. CAVASPORT Camp. 2^ Cat. Gir. W Gara del 09/04/2006 tra OLIMPIA 05/CAVASPORT La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società CAVASPORT relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società F.C. OLIMPIA 05 avrebbe fatto partecipare i calciatori Fabio BREVIGLIERI e Thomas DAIDONE in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte Rilevato che la società OLIMPIA 05 non ha inviato le proprie contro deduzioni; Rilevato che, come da C.U. n.35 datato 06/04/2006 del Comitato di CREMONA i calciatori risultano squalificati e, di conseguenza il reclamo è fondato in quanto i calciatori stessi non avevano titolo a partecipare alla gara in esame. Visti gli artt.12-13-14-42 n.2 del CGS, la Commissione disciplinare DELIBERA in accoglimento del reclamo come sopra proposto a) di comminare alla società F.C. OLIMPIA 05 la punizione della perdita della gara per 0-3; b) di comminare alla società F.C. OLIMPIA 05 l’ammenda di Euro 120,00 così determinata dalla categoria di appartenenza; c) di squalificare i calciatori Fabio BREVIGLIERI e Thomas DAIDONE per una ulteriore gara; d) di inibire a tutto il 21/05/2006 il dirigente accompagnatore sig. Giuseppe PEDRONI della società F.C. OLIMPIA 05. Dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante se versata.
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