COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 21/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. SUPERGA Camp. 3^ Cat. Gir. A Gara del 29/03/2006 tra OTTOBIANO/SUPERGA

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 21/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. SUPERGA Camp. 3^ Cat. Gir. A Gara del 29/03/2006 tra OTTOBIANO/SUPERGA La Commissione Disciplinare letto il reclamo proposto dalla società GS SUPERGA relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante la società G.S. OTTOBIANO avrebbe fatto partecipare i calciatori Giuseppe SIRACUSA e Matteo SANSONE in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte Rilevato che la società G.S. OTTOBIANO non ha inviato le proprie deduzioni; Rilevato che, come da C.U. n.34 datato 30/03/2006 del Comitato di PAVIA il calciatore Giuseppe SIRACUSA è stato espulso dal terreno di gioco nella gara 22/03/2006 mentre il calciatore Matteo SANSONE è stato squalificato per una gara per recidiva in ammonizione; rilevato che ai sensi degli artt.17 e 41 2° comma del CGS il calciatore SIRACUSA, espulso ha scontato la squalifica nella gara del 26/03/2006 e che il calciatore SANSONE doveva scontare la squalifica il giorno dopo la pubblicazione sul C.U. n.34 del 30/03/2006; quindi, i calciatori avevano titolo a partecipare alla gara del 29/03/2006. PQM RESPINGE IL RECLAMO e, dispone l’addebito della relativa tassa.
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