COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 21/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società C.S. VITTUONE Camp. Calcio a 5 Serie C1 Gir. A Gara del 31/03/2006 tra VIRTUS BRESCIA/VITTUONE

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 21/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società C.S. VITTUONE Camp. Calcio a 5 Serie C1 Gir. A Gara del 31/03/2006 tra VIRTUS BRESCIA/VITTUONE La Commissione Disciplinare letto il reclamo proposto dalla società VITTUONE relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante la società VIRTUS BRESCIA avrebbe fatto partecipare il calciatore Ronnie BALLISTA in posizione irregolare in quanto non tesserato. Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte Rilevato che la società VIRTUS BRESCIA ha inviato le proprie deduzioni; Rilevato che, per mero errore materiale l’ufficio Tesseramenti comunicava alla società VITTUONE che il calciatore Ronnie BALLISTA nato l’11/04/1979 si trovava libero e non tesserato per alcuna società mentre lo stesso calciatore è nato il 21/04/1979 e risulta essere regolarmente tesserato sin dal 10/11/2005 per la società VIRTUS BRESCIA e che di conseguenza , il reclamo proposto è infondato, in quanto la posizione del calciatore BALLISTA è regolare. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone, in quanto concorrono giustificati motivi di non addebitare la tassa.
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