COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 21/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.C. NEW TEAM GALAXY 2000 Camp. Calcio a 5 Serie D Gir. A Gara del 27/03/2006 tra LA FORTEZZA/NEW TEAM GALAXY 2000 C.U. n.39 del CRL datato 06/04/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 21/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.C. NEW TEAM GALAXY 2000 Camp. Calcio a 5 Serie D Gir. A Gara del 27/03/2006 tra LA FORTEZZA/NEW TEAM GALAXY 2000 C.U. n.39 del CRL datato 06/04/2006 La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, e che copia dello stesso è stata inviata alla contro parte, rileva: che la delibera del GS è corretta in quanto effettivamente dagli atti ufficiali risulta che l’episodio di violenza (colpo ad una mano dell’arbitro con conseguente caduta taccuino) è rimasto circoscritto e non era tale da giustificare la sospensione della gara. L’entità della sanzione comminata ad un tesserato di altra società non può essere oggetto di reclamo. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto per quanto concerne la richiesta applicazione della punizione sportiva della perdita della gara per 0-6 e lo DICHIARA INAMMISSIBILE per il resto , dispone inoltre l’addebito della relativa tassa.
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