COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 28/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società POL. CONCESIO Camp. 2^ Cat. Gir. B Gara del 12/03/2006 tra POL. CONCSIO/CALCIO BOTTICINO C.U. n.33 del Comitato di BRESCIA datato 13/04/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 28/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società POL. CONCESIO Camp. 2^ Cat. Gir. B Gara del 12/03/2006 tra POL. CONCSIO/CALCIO BOTTICINO C.U. n.33 del Comitato di BRESCIA datato 13/04/2006 La società POL. CONCSIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Stefano SABATTI per 4 GARE, lamentando che la leggera spinta dell’arbitro era stata opera di altro calciatore. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: che l’arbitro, sentito telefonicamente, ha confermato quanto già riportato nel rapporto e cioè che la leggera spinta alla spalla gli è stata data dal calciatore Stefano SABATTI, precisando che si trattava del n.2; che quanto emerge dal rapporto e dal supplemento costituisce fonte primaria e privilegiata di prova nei procedimenti disciplinari. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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