COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 28/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. BOLLATESE 1919 Camp. 2^ Cat. Gir. M Gara del 26/03/2006 tra CENTRO SCHIAFFINO/BOLLATESE C.U. n.33 del Comitato di MILANO datato 30/03/2006
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 42 del 28/04/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società U.S. BOLLATESE 1919 Camp. 2^ Cat. Gir. M
Gara del 26/03/2006 tra CENTRO SCHIAFFINO/BOLLATESE
C.U. n.33 del Comitato di MILANO datato 30/03/2006
La società BOLLATESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha inibito il tecnico sig. Vincenzo BRUCOLI a tutto il 28/05/2006 chiedendo una riduzione della inibizione.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: letti gli atti ufficiali e sentito telefonicamente il direttore di gara, il quale conferma quanto riportato nel referto arbitrale. L’arbitro, infatti, dopo aver allontanato dal terreno di gioco il tecnico della BOLLATESE per aver ingiuriato alcuni componenti della panchina avversaria, continuando nelle vivaci proteste, pronuncia frasi gravemente offensive nei confronti dell’arbitro.
Pertanto, visto il comportamento tenuto dal sig. BRUCOLI la squalifica comminatagli dal GS merita di essere confermata.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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