COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 28/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. TRIGINTESE Camp. 2^ Cat. Gir. V Avverso delibera del Giudice Sportivo relativa alla gara del 19/03/2006 tra TRIGINTESE/OLIMPIC CERNUSCO C.U. n.33 del Comitato di MILANO datato 30/03/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 28/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. TRIGINTESE Camp. 2^ Cat. Gir. V Avverso delibera del Giudice Sportivo relativa alla gara del 19/03/2006 tra TRIGINTESE/OLIMPIC CERNUSCO C.U. n.33 del Comitato di MILANO datato 30/03/2006 La Commissione Disciplinare, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, rimette gli atti al Giudice Sportivo per l’assunzione dei provvedimenti di sua competenza. Rilevato che, diversamente da quanto indicato nella delibera impugnata, dal referto arbitrale si evince che il sig. Ambrosoli Silvano, benché allontanato sin dal 10’ del 1° T, ha lasciato il terreno di gioco solo al termine del 1° T, nonostante i ripetuti richiami del direttore di gara.
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