COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 28/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società ATLETICO CINISELLO Camp. Jun. Prov. Gir. A Gara del 01/04/2006 tra ATL. CINISELLO/GROANE C.U. n.40 del CRL datato 13/04/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 28/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società ATLETICO CINISELLO Camp. Jun. Prov. Gir. A Gara del 01/04/2006 tra ATL. CINISELLO/GROANE C.U. n.40 del CRL datato 13/04/2006 La società ATLETICO CINISELLO ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare, che ha comminato alla società reclamante la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; l’ammenda di Euro 100,00; l’inibizione a tutto il 13/05/2006 del dirigente accompagnatore sig. Emanuele BERTONE e la squalifica del calciatore Daniele FLORESTA per una ulteriore gara (indicato nella delibera per mero errore come Daniele FORESTA). La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: i reclami avverso le decisioni della Commissione Disciplinare vanno necessariamente proposti alla Commissione d’Appello Federale (CAF). Tanto premesso e ritenuto DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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